dal 31.12.2000
gli immobili trasferiti per successione non sono soggetti a Invim
c.m. 31.01.2002, n. 13/E, Agenzia
delle entrate
Ai sensi della L. 21.11.2000, n. 342, non sono/erano più
soggetti all’INVIM ed all’imposta sostitutiva della stessa (D.L. 28.03.1997, n.
79, art. 11, c. 3, convertito dalla L. 28.05.1997, n. 140) gli immobili
trasferiti con successioni per le quali il termine di presentazione delle
relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000, e quelli
trasferiti per donazioni effettuate dal 1° gennaio 2001.
L’imposta era dovuta, ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 00.00.1972,
n. 643, sugli incrementi di valore realizzati fino al 31 dicembre 1992, per gli
atti di alienazione di immobili a titolo oneroso stipulati fino al 31 dicembre
2001 (anche se registrati dopo tale data).